Ogni tanto capita di vedere sui palazzi delle nostre città, oltre alle “normali” antenne per la tv o il satellite, delle antenne molto più grandi, dei veri e propri impianti di radiotrasmissione.
E’ legittima l’installazione di questi impianti sui tetti dei palazzi?
Nello scorso mese di febbraio, la Corte di Cassazione (sentenza n.4513/21) si è occupata del caso di un condomino, che aveva contestato l’installazione di un impianto di radiotrasmissione sul tetto del suo stabile.
Dopo che già il Tribunale e la Corte d’Appello avevano ordinato la rimozione dell’impianto, anche la Cassazione si è pronunciata nello stesso modo, disponendo dunque la rimozione dell’antenna.
La decisione della Cassazione si basa sulla “semplice” applicazione di una norma, della quale ho già parlato: l’art. 1102 c.c.
Questa disposizione prevede che “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa”.
In linea di principio, dunque, l’installazione di queste grandi antenne è legittima, tanto è vero che la Corte d’Appello lo aveva affermato espressamente (“…la Corte d’appello, dopo avere affermato il diritto della società […] ad installare e mantenere un’antenna ricetrasmittente sul lastrico solare dell’edificio condominiale…”).
Tuttavia, nel caso di specie è stata disposta la rimozione, perché le notevoli dimensioni della struttura e dei cavi necessari per ancorarla saldamente al parapetto occupavano tutto il lastrico, impedendo agli altri condomini di utilizzarlo.
In buona sostanza, se l’antenna fosse stata di dimensioni minori e non avesse occupato l’intero lastrico solare, la Corte non ne avrebbe ordinato la rimozione.
Dal momento, però, che le dimensioni dell’impianto sono notevoli, agli altri condomini viene di fatto impedito di utilizzare il lastrico.
Quindi, ritenendo che vi fosse una chiara violazione dell’art. 1102 c.c., la Corte di Cassazione, come già detto, ha ordinato la rimozione dell’impianto dal tetto dello stabile.
Avv. Mauro Sbaraglia
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