Nella speranza di definire una volta per tutte i loro rapporti ed evitare così di dover tornare a discutere dopo qualche anno, può capitare che al momento della separazione i due coniugi manifestino l’intenzione di concordare anche le condizioni del loro futuro divorzio.
Un accordo di questo tipo, però, è nullo.
Qualche anno fa due coniugi sardi, in occasione della loro separazione, avevano raggiunto un accordo “teso alla disciplina futura dei rapporti economici delle parti anche per il successivo divorzio”.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.11012/21, ha dichiarato nullo l’accordo, per illeceità della causa, in quanto esso viola la norma dell’art. 160 c.c.
Questa disposizione prevede che “gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio”.
Secondo la Corte, “gli accordi con i quali i coniugi fissano, in sede di separazione, il regime giuridico patrimoniale in vista di un futuro ed eventuale divorzio sono invalidi per illiceità della causa, perché stipulati in violazione del principio fondamentale di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale di cui all’art. 160 c.c.”.
Questi accordi, peraltro, sono nulli non solo quando pregiudicano le esigenze del coniuge economicamente più debole, “ma anche quando soddisfino pienamente tali esigenze, in quanto una preventiva pattuizione potrebbe determinare il consenso alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Dunque, in conclusione, gli accordi con i quali i coniugi si accordano sulle condizioni del loro divorzio ed evitano così un lungo ed aspro contenzioso sono sempre auspicabili e devono essere incoraggiati; tuttavia, questi accordi devono intervenire al momento del divorzio e non possono invece essere raggiunti al momento della separazione.
Avv. Mauro Sbaraglia
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