Come ho già segnalato in passato, nelle cause che hanno ad oggetto le cadute provocate da una buca, da una sconnessione del marciapiede, da una macchia d’olio, ecc., la legge prevede un’inversione dell’onere della prova.
Infatti, l’art. 2051 prevede che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Dunque, il proprietario (o comunque chi possiede il bene dove si è verificato il sinistro) si presume responsabile del sinistro, “salvo che provi il caso fortuito”.
Ma allora il soggetto danneggiato ha sempre ragione e non deve offrire alcuna prova?
Nient’affatto.
Nell’ordinanza n.11122/21 della Corte di Cassazione, infatti, si legge che il danneggiato deve dimostrare il “nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno”, mentre il custode dovrà dimostrare che il sinistro si è verificato per un caso fortuito, che può essere integrato, in tutto o in parte, anche dalla condotta imprudente del danneggiato.
Ebbene, sulla base di queste premesse, la Cassazione ha respinto la richiesta di risarcimento del ricorrente, in quanto quest’ultimo “non ha offerto prova adeguata dell’esistenza di una buca nel terreno che ne avrebbe cagionato la caduta” ed inoltre perché la Corte “ha, altresì, ritenuto che la caduta dell’attuale ricorrente sia «verosimilmente occorsa in un contesto difforme rispetto a quello di normale utilizzo della cosa oggetto di custodia» (terreno di un campo di minigolf), evidenziando, inoltre, che al momento della verificazione del sinistro, vi erano, in ogni caso, condizioni di visibilità ottimali, tali da consentire al […] di avvistare eventuali anomalie del terreno, ove avesse tenuto la dovuta cautela nel compiere i propri movimenti”.
In buona sostanza, visto che:
- il soggetto danneggiato non aveva provato l’effettiva esistenza di una buca;
- nel corso della causa era stato accertato che egli aveva tenuto una condotta imprudente (stava correndo);
- che le condizioni di visibilità erano ottime;
la Corte, come detto, ha respinto la richiesta di risarcimento.
Avv. Mauro Sbaraglia
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