Tante volte la Corte di Cassazione si è occupata dall’assegno di mantenimento per i figli e, più in particolare, della domanda che molti si pongono: fino a che età bisogna continuare a versare l’assegno?
Una della ultime pronunce in merito è l’ordinanza n.4219/21.
Con questo provvedimento la Corte ha ribadito un principio che aveva già espresso molte volte in passato, ma che comunque è sempre utile ribadire.
Nell’ordinanza si legge: “l’obbligo dei genitori di mantenere i figli non cessa automaticamente quando gli stessi raggiungono la maggiore età, ma può perdurare, secondo le circostanze da valutarsi caso per caso, sulla base di opportuna istruttoria, sino a quando essi non abbiano raggiunto una condizione di indipendenza economica, ed il coniuge è legittimato ad ottenere iure proprio dall’altro coniuge, separato o divorziato, un contributo al mantenimento del figlio maggiorenne con esso convivente, fino a che non sia in grado di procurarsi autonomi ed adeguati mezzi di sostentamento, fatto da provarsi dal soggetto obbligato, che deduca e domandi la cessazione del diritto del figlio alla prestazione di mantenimento“.
Direi dunque che i principi che si possono desumere da questa massima e che dobbiamo tenere bene a mente sono i seguenti:
- il raggiungimento della maggiore età non fa venir meno in automatico l’obbligo di corrispondere il mantenimento ai figli;
- occorre valutare caso per caso e verificare se i figli abbiano raggiunto o meno “una condizione di indipendenza economica”;
- è onere del genitore che versa l’assegno dimostrare che il figlio è ormai indipendente economicamente e che quindi non ha più diritto al mantenimento.
Avv. Mauro Sbaraglia
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