Un uomo fa causa alla sua ex compagna, con la quale aveva convissuto per circa quattro anni, chiedendole la restituzione dei € 90.000, che aveva pagato per la ristrutturazione dell’immobile della donna.
Questo è il caso che è stata chiamata ad esaminare la Corte di Cassazione e che è stato poi deciso con l’ordinanza n.18721/21, pubblicata il 01.07.2021.
Cosa ha deciso la Cassazione?
Ha deciso che la domanda dell’uomo era infondata.
Nel nostro ordinamento, infatti, esistono le cd. obbligazioni naturali, che si caratterizzano per il fatto che un pagamento, o più in generale una prestazione, vengono eseguiti non già perché lo prevede la legge, ma “in esecuzione di doveri morali o sociali” (art. 2034 c.c.).
La legge prevede che, quando una prestazione viene spontaneamente eseguita in esecuzione di doveri morali o sociali, non se ne può chiedere la restituzione (si pensi al pagamento di un debito di gioco).
La giurisprudenza ha però precisato che non tutte le prestazioni possono qualificarsi come obbligazioni naturali, ma solo quelle adeguate alle circostanze e proporzionate alle condizioni economiche di chi la effettua.
Ebbene, applicando tutti questi principi, la Corte di Cassazione ha respinto la domanda dell’uomo, perché nel caso di specie l’esistenza di un rapporto di convivenza more uxorio e l’entità del patrimonio del ricorrente facevano sì che si potesse qualificare come obbligazione naturale il pagamento dei lavori di ristrutturazione (“un’attribuzione patrimoniale a favore del convivente more uxorio può configurarsi come adempimento di un’obbligazione naturale allorché la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all’entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens”).
Pertanto, chi, nell’ambito di un rapporto di convivenza, esegue spontaneamente dei pagamenti, deve valutare con molta attenzione se quei pagamenti siano adeguati e proporzionati, perché, se così fosse, potrebbero essere qualificati come un’obbligazione naturale e quindi un domani non se ne potrebbe chiedere la restituzione.
Avv. Mauro Sbaraglia
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