Secondo una recente pronuncia della Corte di Cassazione (ordinanza n.23254/21), il Condominio può stipulare una polizza per la tutela legale, vale a dire una polizza che copra le spese processuali che il Condominio medesimo deve sostenere per tutte le cause riguardanti le parti comuni dell’edificio.
Secondo la Corte, una delibera assembleare che disponga la stipula di una polizza di questo tipo è perfettamente legittima e non viola la norma dell’art. 1132 c.c. (ovvero la norma che consente ai condomini di manifestare il loro dissenso alla lite).
Nell’ordinanza si legge che “l’assemblea di condominio, nell’esercizio dei poteri di gestione di cui all’art. 1135 c.c., può validamente autorizzare l’amministratore a stipulare una polizza assicurativa per la tutela legale, volta a coprire le spese processuali per tutte le azioni concernenti le parti comuni dell’edificio, promosse da o nei confronti del condominio, al fine di evitare pregiudizi economici ai condomini”.
Come si ripartiscono tra i condomini le spese della polizza?
Secondo la Cassazione, le “spese derivanti dalla conclusione della polizza assicurativa […] come tutte quelle derivanti dalla obbligazioni contratte dal condominio nel comune interesse, vanno ripartite nei rapporti interni fra i singoli condomini ai sensi dell’art 1123 c.c.”.
Avv. Mauro Sbaraglia
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