Se i rumori provocati dal vicino di casa superano la soglia di normale tollerabilità, si può chiedere un risarcimento del danno.
Questo è il principio affermato dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.21649/21.
Qualche anno fa, un signore di La Spezia aveva fatto causa al vicino, lamentando che quest’ultimo aveva realizzato un bagno proprio in corrispondenza della sua camera da letto, che il bagno veniva utilizzato spesso, anche di notte, e che la cassetta di incasso del wc era stata installata nel muro divisorio di 22 cm e non già all’interno del bagno.
La Corte di Cassazione ha accolto la domanda.
La pronuncia si basa sul richiamo all’art. 844 c.c, che prevede: “Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi”.
Occorre dunque valutare, caso per caso, se la soglia di “normale tollerabilità” sia stata superata o meno (“quand’anche dette immissioni non superino i limiti fissati dalle norme di interesse generale, il giudizio in ordine alla loro tollerabilità va compiuto secondo il prudente apprezzamento del giudice che tenga conto delle particolarità della situazione concreta”).
Non esiste dunque una regola valida sempre ed in ogni caso, ma bisogna considerare il contesto in cui si trova l’immobile: un conto è un appartamento ubicato in un area isolata e molto silenziosa, un conto è un appartamento ubicato su una piazza molto trafficata e rumorosa.
In effetti, “la soglia di normale tollerabilità dell’immissione rumorosa non ha carattere assoluto, ma dipende dalla situazione ambientale, dalle caratteristiche della zona e dalle abitudini degli abitanti, tutelando il diritto al riposo, alla serenità e all’equilibrio della mente, nonché alla vivibilità dell’abitazione che il rumore e il frastuono mette a repentaglio”.
Cosa succede, quindi, quando viene accertato il superamento della soglia di tollerabilità?
In questi casi, come già detto, è possibile chiedere un risarcimento, e ciò anche quando non è configurabile un vero e proprio danno biologico.
Secondo la Cassazione, infatti, “pur quando non risulti integrato un danno biologico, la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria casa di abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane sono pregiudizi apprezzabili in termini di danno non patrimoniale”.
Avv. Mauro Sbaraglia
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