In un periodo in cui purtroppo gli incidenti e le morti sul lavoro hanno raggiunto numeri inaccettabili, è interessante notare come la giurisprudenza attribuisca quasi sempre la responsabilità dell’accaduto ai datori di lavoro.
Secondo la recente ordinanza n.25597/21 della Corte di Cassazione, sul datore di lavoro grava l’obbligo di “adottare non solo le particolari misure tassativamente previste dalla legge in relazione allo specifico tipo di attività esercitata, ma anche tutte le altre misure che in concreto si rendano necessarie per tutelare l’integrità psicofisica del lavoratore, in base all’esperienza ed alla tecnica e tenuto conto della concreta realtà aziendale e degli specifici fattori di rischio”.
In buona sostanza, devono essere adottate non solo le misure espressamente previste dalla legge, ma anche quelle necessarie nel caso specifico ed addirittura quelle necessarie a rimediare ad eventuali condotte imprudenti o negligenti dei lavoratori (“La dimensione dell’obbligo di sicurezza che grava sul datore di lavoro comporta che questi sia tenuto a proteggere l’incolumità dei lavoratori e a prevenire anche i rischi insiti nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia dei medesimi nell’esecuzione della prestazione, dimostrando di aver posto in essere ogni precauzione a tal fine idonea”).
Non è finita.
Infatti, il datore di lavoro non deve limitarsi a porre in essere le misure necessarie, ma deve anche vigilare sul loro rispetto da parte del lavoratore (“il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le misure protettive, comprese quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa del lavoratore, sia quando, pur avendo adottate le necessarie misure, non accerti e vigili affinchè queste siano di fatto rispettate da parte del dipendente”).
Ma allora ci si può chiedere: in caso di infortunio di un suo dipendente, il datore di lavoro è sempre responsabile?
La risposta è: quasi sempre.
Infatti, secondo la Cassazione, “la condotta del dipendente può comportare l’esonero totale del datore di lavoro da responsabilità solo quando presenti i caratteri dell’abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure dell’atipicità ed eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva dell’evento, cioè quando la condotta del lavoratore, del tutto imprevedibile rispetto al procedimento lavorativo “tipico” ed alle direttive ricevute, rappresenti essa stessa la causa esclusiva dell’evento”.
In sostanza, il datore di lavoro non è responsabile dell’incidente solo quando la condotta del dipendente sia assolutamente abnorme ed imprevedibile rispetto al normale procedimento lavorativo e costituisca quindi l’unica causa dell’incidente.
In tutti gli altri casi, il datore di lavoro è responsabile.
Avv. Mauro Sbaraglia
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