Durante un temporale, un albero cade nel bel mezzo di una strada; un’automobile in transito in quel momento ci finisce letteralmente sopra, riportando ovviamente dei danni.
Domanda: il Comune deve risarcire il danno subito dall’automobilista?
Seconda l’ordinanza n.27527/21 della Corte di Cassazione, la risposta è no.
Dopo aver precisato che, ovviamente, “in tema di circolazione stradale è dovere primario dell’ente custode della strada di garantirne la sicurezza mediante l’adozione delle opere e l’assunzione dei provvedimenti necessari”, la Corte di Cassazione ha negato il risarcimento, applicando un principio utilizzato comunemente in questi casi.
Secondo questo principio, “il custode della strada non è responsabile di ciò che non sia prevedibile oggettivamente ovvero di tutto ciò che rappresenta un’eccezione alla normale sequenza causale”.
In parole povere, il risarcimento non è dovuto, da un lato, perché la caduta dell’albero non era prevedibile, dall’altro lato, perché l’albero è caduto pochi secondi prima che arrivasse la macchina e quindi il Comune non ha avuto il tempo di intervenire per mettere in sicurezza la strada e prevenire il sinistro (“L’evento occorso, infatti, non era prevedibile e quindi non risultava evitabile da parte del Comune, in virtù della circostanza di essersi formato poco prima del sinistro per una causa estrinseca ed estemporanea creata da un nubifragio eccezionale; nella specie, dunque, l’evento era connotato da oggettiva imprevedibilità, da intendere come obiettiva inverosimiglianza dell’evento e da eccezionalità, cioè da sensibile deviazione (ed appunto eccezione) dalla frequenza statistica accettata come normale”).
La pronuncia è tecnicamente corretta, anche se l’idea che l’automobilista danneggiato debba ripagarsi da solo i danni subiti lascia un po’ perplessi.
Forse sarebbe stato opportuno provare a verificare se l’albero fosse sano o se il Comune avesse invece omesso di curarlo e, di conseguenza, se la caduta sia stata provocata proprio dall’inerzia dell’Ente; dalla lettura dell’ordinanza non sembra però che questo aspetto sia stato prospettato.
Avv. Mauro Sbaraglia
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