Negli anni scorsi, alcune sentenze di merito avevano affermato la nullità delle cartelle di pagamento prive della sottoscrizione del funzionario e notificate a mezzo p.e.c.
Questo orientamento sembra diventato ormai minoritario e in questo senso è utile leggere alcuni passi della recente ordinanza n.24446/21 della Corte di Cassazione.
La Cassazione precisa, innanzi tutto, che la circostanza che la cartella di pagamento sia priva della firma del funzionario competente non determina affatto l’invalidità dell’atto.
Infatti, “l’omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, la cui esistenza non dipende tanto dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell’art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell’esattore…”.
Dunque, ciò che conta è che l’atto sia riferibile all’organo amministrativo; questa presunzione di riferibilità dell’atto può naturalmente essere contestata dal contribuente, il quale, però, non può limitarsi a svolgere contestazioni generiche, ma “deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni”.
Per quanto riguarda, poi, la notifica a mezzo p.e.c., secondo la Cassazione il raggiungimento dello scopo sana ogni eventuale nullità.
Infatti, “per quanto riguarda invece la possibilità di notificare un atto mediante PEC è stato affermato dalle sezioni unite sia che l’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale sia che l’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale”.
Quindi, in buona sostanza, eventuali vizi della notifica sono sanati dal fatto che il destinatario ha comunque ricevuto e preso conoscenza della cartella.
Avv. Mauro Sbaraglia
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