E’ difficile che chi vive in città debba avere a che fare con i rami delle piante del suo vicino; per chi invece vive in campagna può trattarsi di un problema abbastanza comune.
Può infatti capitare che i rami degli alberi presenti su un fondo si protendano nel fondo confinante, creando fastidi, che a volte possono essere anche significativi.
Quando si tratta di piante di piccole dimensioni è improbabile che si arrivi davanti al Giudice; ma quando si tratta invece di alberi di grandi dimensioni, la cui potatura richiede l’uso di attrezzature particolari ed ha quindi costi importanti, le possibilità che le parti finiscano davanti al Tribunale aumentano.
Cosa si può fare allora in questi casi?
La questione è disciplinata dall’art. 896 c.c., il cui primo comma dispone: “Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali”.
La norma è stata applicata di recente dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.30188/21.
La Corte, dopo aver ricordato il tenore dell’art. 896 c.c., ha precisato che “il vicino può agire per invocare la condanna del proprietario dell’essenza ad eseguirne la potatura, esercitando in tal modo una domanda di tutela in forma specifica; ma può anche agire per essere autorizzato dal giudice ad eseguire la potatura predetta, a spese del vicino che non vi provveda, formulando in tal guisa un’istanza di tutela per equivalente”.
In sintesi, se il proprietario non provvede alla potatura dei suoi alberi, il vicino può chiedere al Giudice di:
- condannare il proprietario a potare i rami;
- oppure, di essere autorizzato lui stesso alla potatura, ovviamente con rimborso delle spese anticipate (e risarcimento degli eventuali danni patiti).
Avv. Mauro Sbaraglia
Photo by Dilmeer Hazoor on Unsplash