Alcuni Comuni inviano ai loro cittadini titolari di permesso di accesso alla ZTL, in prossimità della scadenza del permesso, una comunicazione, con la quale ricordano loro l’imminente scadenza.
Può crearsi quindi una sorta di affidamento del cittadino, che finché non riceve la comunicazione, ritiene di poter accedere alla ZTL.
Su queste basi, un automobilista romano aveva impugnato delle multe che gli erano state comminate per alcuni accessi alla ZTL, effettuati dopo la scadenza del permesso. L’automobilista si era difeso, sostenendo che quell’anno il Comune non gli aveva inviato la comunicazione, come invece aveva fatto negli anni precedenti, e che pertanto l’accesso nella ZTL era avvenuto in perfetta buona fede.
La Corte di Cassazione non è stata dello stesso avviso.
Con l’ordinanza n.288/22, la Corte ha infatti affermato: “In tema di sanzioni amministrative, la buona fede rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa quando sussistono elementi positivi idonei ad ingenerare nell’autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e quando l’autore medesimo abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva”.
In parole povere, il mancato rinnovo del permesso costituisce un comportamento negligente dell’automobilista, che avrebbe potuto rinnovare il permesso, senza bisogno di ricevere la comunicazione del Comune. Non può quindi ritenersi che l’accesso alla ZTL sia avvenuto in buona fede.
Avv. Mauro Sbaraglia
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