La cartella di pagamento, per potersi ritenere valida, deve essere preceduta dalla notifica del verbale, notifica del verbale che costituisce, dunque, una condizione di validità della cartella; in buona sostanza, se il verbale non è stato notificato, la cartella non dovrebbe nemmeno partire.
Eppure, qualche volta accade che il cittadino che ha ricevuto la notifica di una cartella lamenti di non aver mai ricevuto il verbale.
Cosa si deve fare in questi casi? Si può ignorare la cartella, confidando nel fatto che essa sia nulla?
Assolutamente no.
La sentenza n.4690/22 della Corte di Cassazione ci dice che chi riceve una cartella di pagamento, senza aver ricevuto la notifica del verbale sul quale quella cartella si fonda, deve impugnarla entro 30 giorni (“Se il procedimento è viziato per omessa, invalida o tardiva notificazione del verbale di accertamento, il rimedio sarà appunto quello dell’opposizione a questo verbale ai sensi dell’art. 7 del d.lgv. n. 150 del 2011”).
Con il ricorso si dovrà naturalmente far presente al Giudice l’omessa notifica del verbale; sarà a quel punto onere dell’Amministrazione dimostrare di averlo notificato.
Se l’Amministrazione offrirà tale prova, il ricorso sarà respinto e la cartella sarà perfettamente valida ed efficace; se invece l’Amministrazione non sarà in grado di offrire tale prova, il ricorso sarà accolto e la cartella (e la multa) saranno annullati.
Secondo la Cassazione, infatti, “se l’amministrazione – che è onerata della relativa prova […] – non dimostra di avere eseguito tempestivamente e validamente la notificazione del verbale di accertamento, la pretesa sanzionatoria è estinta […] se, per contro, l’amministrazione dimostri di avere ottemperato validamente alla notificazione, l’opposizione non potrà che essere dichiarata inammissibile”.
Avv. Mauro Sbaraglia
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