Come molti già sanno, la presenza di un autovelox deve essere segnalata agli automobilisti.
Infatti, l’art. 142, comma 6 bis, c.d.s. prevede: “Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi…”.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.4007/22, si è chiesta se per rispettare la locuzione “preventivamente segnalate e ben visibili” basti che la postazione sia segnalata o se invece è necessario che sia anche ben visibile.
Il problema nasce da una sentenza del Tribunale di Vicenza; quest’ultimo, infatti, “ha privilegiato la prima opzione interpretativa, facendo leva sulle parole “ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi” e sostenendo che il requisito della visibilità sarebbe da riferire ai cartelli segnaletici e non alle postazioni di controllo”.
La Cassazione non è dello stesso avviso.
Innanzi tutto, perché è ovvio che un cartello debba essere ben visibile e quindi non ci sarebbe stato bisogno che la norma lo specificasse.
In secondo luogo, perché nella norma è stata usata la congiunzione “e”; evidentemente, il Legislatore riteneva necessari entrambi i requisiti.
Da ultimo, perché preventiva segnalazione e visibilità rispondono ad esigenze diverse: “la prima disposizione, infatti, tende a garantire che gli automobilisti vengano informati della presenza di una postazione di controllo della velocità prima di transitare davanti alla stessa, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento; la seconda disposizione, per contro, tende a garantire che gli automobilisti vengano posti in condizione di individuare la postazione di controllo della velocità quando transitano davanti alla stessa, onde avere contezza del tempo e del luogo della rilevazione”.
Alla luce di queste considerazioni, la Cassazione ha quindi riformato la sentenza del Tribunale di Vicenza, affermando il seguente principio: “l’articolo 142, co. 6-bis, del codice della strada, che dispone che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, va interpretato nel senso che, tanto per le postazioni fisse quanto per quelle mobili, il requisito della preventiva segnalazione della postazione ed il requisito della visibilità della stessa sono distinti ed autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione”.
Avv. Mauro Sbaraglia
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