In passato ho già avuto modo di richiamare l’attenzione sulla norma dell’art. 1102 c.c., che dispone: “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa”.
Si tratta di una norma importante, perché sono in molti a credere che le parti comuni di un condominio siano sostanzialmente intoccabili.
Non è così.
Ogni condomino può usare le parti comuni, “purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”; ciò significa che non deve essere modificata la natura del bene e non deve essere impedito agli atri condomini di usarlo.
Sulla base di questa norma, la Corte di Cassazione (ordinanza n.5809/22) ha ritenuto legittimo un “gazebo realizzato da […] sul marciapiede condominiale in innesto sul muro perimetrale dell’edificio”.
La Corte l’ha ritenuto legittimo, proprio perché esso non altera la destinazione del bene comune e non impedisce l’utilizzo agli altri condomini.
La Cassazione ha richiamato una sua precedente pronuncia, di segno analogo, con la quale aveva affermato “che la costruzione da parte di uno dei condomini di una tettoia, appoggiata al muro perimetrale condominiale, al servizio della sua proprietà esclusiva, non integra violazione delle norme che regolamentano l’uso della cosa comune, se la costruzione della tettoia non contrasti con la destinazione del muro e non impedisca agli altri condomini di farne uso secondo la sua destinazione, non rechi danno alle parti comuni e non determini pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio”.
Quindi, in conclusione, non è affatto vero che le parti comuni di un condominio sono intoccabili; al contrario, ogni condomino le può utilizzare, purché siano rispettati i limiti di cui all’art. 1102 c.c.
Avv. Mauro Sbaraglia
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