La recente ordinanza n.8226/22 della Corte di Cassazione si è occupata del cd. contrassegno disabili, “che autorizza la circolazione e la sosta del veicolo adibito al trasporto di una persona con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte anche all’interno delle zone urbane a traffico limitato e delle aree pedonali urbane”.
Più in particolare, le questioni che ha affrontato la Corte sono le seguenti: il contrassegno è valido in tutta Italia o solo nel Comune dal quale è stato rilasciato? Si può usare solo sulle vetture preventivamente indicate o anche su altre?
Nel dare risposta ai quesiti, la Cassazione ha precisato che il contrassegno viene rilasciato alla persona disabile e non è quindi collegato ad una specifica autovettura o ad uno specifico territorio; nell’ordinanza si legge che esso “è rilasciato alla persona disabile in quanto tale, in modo che questa se ne possa servire esponendolo su qualsiasi veicolo adibito in quel momento al suo servizio e, perciò, la sua validità non è limitata al territorio del Comune che abbia rilasciato tale contrassegno, ma è estesa a tutto il territorio nazionale”.
Del resto, “l’autorizzazione in parola, diretta a ridurre il più possibile impedimenti deambulatori, non può trovare ostacoli generati dalle difficoltà organizzative dell’ente territoriale di transito, diverso da quello di rilascio, il quale non può porre limitazioni non previste dalla legge”.
Ma come fa il Comune a rilevare automaticamente se sull’auto sia presente il disabile e sia esposto il contrassegno?
Secondo la Corte questo è un problema che devono risolvere i Comuni, perché “non può frapporsi ostacolo alla libertà di locomozione della persona disabile fondato sull’addotta inadeguatezza del sistema di controllo automatizzato dell’ente locale territoriale”.
I Comuni, dunque, dovrebbero attivarsi per “adeguare i sistemi automatizzati alla fattispecie, sperimentando, ad es., meccanismi di verifica automatizzata del tagliando esposto sul parabrezza; nel mentre, nel resto trattasi di accertamenti e verifiche di merito in ordine alla correttezza del transito di competenza dell’ente, il cui esito non può porsi presuntivamente a carico del soggetto autorizzato”.
Avv. Mauro Sbaraglia
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