Un’automobile rimane coinvolta in un incidente; all’interno dell’auto c’è anche il proprietario, che però era un “semplice” trasportato, perché alla guida c’era un altro soggetto.
Domanda: il proprietario ha diritto al risarcimento?
Di questo si è occupata la Corte di Cassazione, con la sentenza n.11246/22.
In primo grado, il Tribunale aveva negato il risarcimento al proprietario, mentre in secondo grado la Corte d’Appello l’aveva riconosciuto.
Qualche giorno fa la Cassazione ha confermato la sentenza di appello.
Richiamando una direttiva dell’UE ed alcune pronunce della Corte di Giustizia, nelle quali si legge che “il fatto che il passeggero interessato sia proprietario del veicolo il conducente del quale ha causato l’incidente è irrilevante”, la Cassazione ha affermato che in questi casi la condizione di danneggiato prevale su quella di proprietario e che quest’ultimo ha quindi diritto ad essere risarcito.
Ed infatti, il risarcimento può certamente essere ridotto, nel caso in cui sia individuabile una qualche responsabilità del proprietario dell’auto, ma non può essere escluso, neanche qualora vi sia una clausola contrattuale di questo tipo.
Dice infatti la Corte: “la clausola che escluda, aprioristicamente, nei confronti del danneggiato – assicurato, il diritto alla copertura assicurativa – per il caso in cui sia apprezzata, in fatto, la sussistenza, ai sensi dell’art. 1227 c.c., di relativo concorso di colpa – è a questi inopponibile, tenuto conto che alla legislazione nazionale è consentito non già di escludere ipso iure, bensì conformare, proporzionalmente, il quantum del diritto al risarcimento del danno, in forza delle regole della responsabilità civile”.
L’assicurazione, quindi, non può negare il risarcimento del danno, a meno che l’auto non sia stata rubata ed il trasportato ne sia a conoscenza (ma ovviamente non è questo il caso del proprietario): “l’assicuratore non può avvalersi, per negare il risarcimento, di disposizioni legali o di clausole contrattuali, ivi comprese quelle che escludono la copertura assicurativa nelle ipotesi di utilizzo del veicolo da parte di persone non autorizzate o prive di abilitazione alla guida, perché l’unica eccezione al principio sopra menzionato opera quando il veicolo assicurato è condotto da una persona non autorizzata ed il passeggero, vittima dell’incidente, è a conoscenza del fatto che il mezzo è stato oggetto di furto”.
Avv. Mauro Sbaraglia
Photo by David Emrich on Unsplash