Se una multa viene notificata ad una persona già deceduta, gli eredi devono risponderne e devono quindi provvedere al pagamento?
È questo il singolare caso, del quale si è occupata la Corte di Cassazione con la sentenza n.12705/22.
In sintesi, questo è quello che è successo.
Il Comune di Roma rileva delle infrazioni, commesse con un’autovettura di un soggetto deceduto; le multe vengono notificate a quest’ultimo, ma non vengono pagate; successivamente, sulla base di questi verbali, l’agente della riscossione notifica una cartella di pagamento, anche in questo caso al soggetto già deceduto.
L’erede fa ricorso, ma il Tribunale di Roma ritiene valide sia le sanzioni sia le notifiche, sostenendo:
a) che le infrazioni erano state commesse dopo il decesso del proprietario dell’auto e, quindi, “i suoi eredi dovevano ritenersi responsabili per le relative sanzioni, quali effettivi proprietari del veicolo”;
b) che i verbali erano stati correttamente notificati al defunto, dal momento avendo “gli stessi eredi omesso di curare la trascrizione del trasferimento della proprietà in loro favore”;
c) che gli eredi avrebbero dovuto “monitorare – per un verso – l’utilizzo dell’autovettura caduta in successione e – per altro verso – la corrispondenza (tra cui rientrano gli atti impugnati) indirizzata al de cuius”.
Secondo la Cassazione, però, quelle del Tribunale di Roma sono “argomentazioni manifestamente erronee in diritto”.
La Corte ha infatti osservato che “è (ovviamente) da escludere in radice la possibilità di ritenere regolarmente perfezionata una qualunque notificazione indirizzata ad un soggetto già deceduto, per l’evidente ragione che non sarebbe in nessun caso possibile ipotizzare una qualsiasi forma di conoscenza dell’atto da parte del destinatario”.
In altre parole, la notifica ad un defunto non è ovviamente valida.
Pertanto, appurato che il proprietario dell’auto era deceduto, il Comune avrebbe dovuto notificare i verbali agli eredi: “la notificazione dei relativi verbali di accertamento va effettuata ai suoi eredi (nelle forme consentite dalla legge), quali proprietari del veicolo e, quindi, responsabili, al momento degli illeciti amministrativi e non può certo effettuarsi direttamente al soggetto già deceduto solo in quanto intestatario formale del veicolo presso il P.R.A.”.
Alla luce di ciò, preso atto che i verbali non erano stati notificati regolarmente, la Cassazione ha annullato le sanzioni amministrative ed ha dichiarato inefficace la cartella di pagamento.
Avv. Mauro Sbaraglia
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