Uno dei provvedimenti che generalmente vengono emessi dal Tribunale chiamato a pronunciarsi su una separazione o un divorzio è l’assegnazione della casa coniugale.
Com’è noto, il giudice assegna la casa al coniuge con il quale convivono i figli minorenni; ciò si verifica anche quando l’immobile è di proprietà di entrambi i coniugi.
Domanda: il coniuge al quale non sia stata assegnata la casa della quale è comproprietario, in caso di acquisto di un altro appartamento, può beneficiare delle cd. agevolazioni prima casa?
Con la recente ordinanza n.27088/22, la Corte di Cassazione ha richiamato e ribadito una sua precedente pronuncia, nella quale era stato affermato il seguente principio: “in tema di agevolazioni “prima casa”, il requisito della mancanza di titolarità su tutto il territorio nazionale del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà di un’altra casa acquistata col medesimo beneficio, di cui all’art. 1, nota II bis, lett. c, della parte I della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, non può essere inteso, atteso il chiaro tenore letterale della disposizione, come mancanza di disponibilità effettiva di essa, sicché non sussiste ove l’immobile di proprietà del contribuente sia stato assegnato, in sede di separazione o divorzio, al coniuge separato o all’ex coniuge, in quanto affidatario di prole minorenne“.
Secondo la Cassazione, dunque, la circostanza che un soggetto sia privo della disponibilità effettiva di un appartamento non giustifica il riconoscimento delle agevolazioni prima casa.
La legge, infatti, richiede espressamente che il soggetto non sia “titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare”, ma non fa cenno alla disponibilità effettiva dell’immobile, che è quindi irrilevante.
Pertanto, il coniuge al quale non sia stata assegnata la casa familiare non può beneficiare delle agevolazioni prima casa.
Avv. Mauro Sbaraglia
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