Nelle cause di separazione e divorzio, la produzione delle dichiarazioni dei redditi dei coniugi costituisce uno strumento molto utile per comprendere le condizioni economiche di questi ultimi e per valutare se attribuire o meno un assegno di mantenimento.
Ma cosa succede se il coniuge che chiede l’assegno divorzile omette di depositare le sue dichiarazioni dei redditi?
Di questo si è occupata l’ordinanza n.33381/22 della Corte di Cassazione.
La decisione è per certi versi sorprendente, perché la Corte ha assegnato l’assegno di mantenimento al coniuge che aveva depositato tardivamente la sua documentazione reddituale.
Secondo la Cassazione, infatti, “la mancata esibizione delle dichiarazioni reddituali da parte del coniuge richiedente l’assegno non si traduce nella presunzione dell’insussistenza delle condizioni per ottenere l’assegno né tantomeno nella presunzione della percezione di un reddito equivalente a quello del coniuge debitore, ma onera il giudice del dovere di motivare, anche sulla base di elementi presuntivi, sull’esistenza della disparità di redditi, di patrimoni e dell’effettivo tenore di vita”.
In altri termini, anche in mancanza delle dichiarazioni dei redditi, il Giudice è comunque chiamato a valutare gli elementi a sua disposizione e può assegnare il mantenimento, se ritiene che tali elementi siano sufficienti.
Nel caso di specie, era emersa “una serie di fatti che nella loro valutazione complessiva consentivano di accertare il requisito della disparità di situazione economica e dell’assenza di mezzi adeguati dell’ex moglie e della sua impossibilità a procurarseli”.
In particolare, è emerso che “la controricorrente si è dedicata alla conduzione alla vita familiare in via pressoché esclusiva durante la vita matrimoniale e che ha un grado di scolarità e professionalità molto modesti oltre che un’età non più giovane (62 anni)”.
Anche in mancanza delle dichiarazioni dei redditi, questi elementi a disposizione della Corte sono stati ritenuti sufficienti per giustificare l’attribuzione di un assegno divorzile.
Avv. Mauro Sbaraglia
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