La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.33439/22, è tornata ad occuparsi delle compravendite immobiliari e della responsabilità del notaio.
La Corte, in particolare, ha ribadito che “è obbligo del notaio per il rogito di compravendita immobiliare e, in parte, obbligo di buona fede oggettiva lo svolgimento delle attività accessorie e successive necessarie per conseguire il risultato voluto dalle parti e, in particolare, il compimento delle c.d. “visure” catastali e ipotecarie per individuare esattamente il bene e verificarne la libertà, salvo espresso esonero”.
Quindi, salvo il caso in cui sia stato espressamente esonerato, il notaio deve svolgere gli accertamenti necessari per verificare che l’operazione voluta dalle parti vada effettivamente in porto ed eventualmente deve consigliare o dissuadere i contraenti (“il notaio incaricato della redazione di un contratto di compravendita immobiliare deve compiere le attività preparatorie e successive necessarie per ottenere il risultato pratico voluto dalle parti, rientrando tra i suoi doveri anche l’obbligo di consiglio o dissuasione”).
Il notaio non può quindi limitarsi a prendere atto di quanto dichiarato dalle parti, ma deve accertarsi, tramite specifiche visure, della situazione reale e della possibilità o meno che l’atto spieghi i suoi effetti.
Al riguardo, la Cassazione precisa “che il notaio incaricato della redazione e dell’autenticazione di un contratto di compravendita immobiliare non può limitarsi ad accertare la volontà delle parti e a sovrintendere alla compilazione dell’atto, ma deve compiere l’attività necessaria per assicurarne serietà e certezza degli effetti giuridici e risultato pratico perseguito ed esplicitato dalle parti […]; in particolare deve compiere una verifica di natura tecnica ed essenzialmente giuridica“.
Avv. Mauro Sbaraglia
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