Lo scout speed è un apparecchio elettronico, montato nelle auto degli agenti, che rileva la velocità delle automobili in transito, anche in senso opposto.
Dello scout speed si è occupata la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.2384/23.
La vicenda nasceva dal ricorso di un automobilista contro un verbale, con il quale gli era stata comminata una sanzione pecuniaria, per un eccesso di velocità rilevato, per l’appunto, con lo scout speed.
Il Giudice di Pace prima ed il Tribunale poi, avevano accolto il ricorso; il Comune aveva da ultimo proposto un ricorso per cassazione, che è stato però respinto, rendendo così definitivo l’annullamento del verbale.
La Cassazione ha infatti precisato che, anche per queste apparecchiature, vale la regola che il loro utilizzo deve essere sempre segnalato agli automobilisti.
La Corte ha infatti affermato il principio “per cui l’art. 3 del d.m. 15 agosto 2007, nella parte in cui esonera dall’obbligo di presegnalazione l’uso di strumenti (quale lo «Scout speed») di rilevamento della velocità con modalità dinamica ovvero ad inseguimento, è in contrasto con l’art. 142, comma 6-bis cod. strada, norma primaria, di rango superiore, che al contrario contempla tale obbligo per tutte le postazioni presenti sulla rete stradale dedicate a siffatti controlli, rimettendo al citato decreto ministeriale la mera individuazione delle relative modalità attuative (quale, ad esempio, l’installazione sulle autovetture di messaggi luminosi visibili frontalmente e da tergo, contenenti l’iscrizione sintetica “controllo velocità” o “rilevamento velocità”), senza facoltà di derogarvi”.
Pertanto, l’uso dello scout speed, così come dei più noti autovelox, è legittimo solo se preventivamente segnalato agli automobilisti.
Avv. Mauro Sbaraglia
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