Dallo scorso 22 settembre è cambiato il limite di impignorabilità delle pensioni.
Infatti, il nuovo art. 545, comma 7, c.p.c. prevede: “Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro”.
Dal momento che l’importo dell’assegno sociale per il 2023 ammonta ad € 503,27, la somma non pignorabile è oggi pari ad € 1.006,54.
Quindi le pensioni di ammontare pari o inferiore ad € 1.006,54 non possono essere pignorate; quelle di ammontare maggiore potranno invece essere pignorate nei limiti di 1/5 della sola somma eccedente i € 1.006,54.
Attenzione, la nuova disciplina si applica solamente ai pignoramenti che erano pendenti alla data del 22.09.2022; quindi, le trattenute effettuate in ragione dei pignoramenti conclusi prima di tale data continueranno ad essere effettuate secondo la precedente disciplina.
Per maggiori informazioni, si rimanda alla circolare n.38 del 03.04.2023 dell’INPS.
Avv. Mauro Sbaraglia
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