Di solito, l’assemblea di condominio viene convocata dall’amministratore; la legge, però, prevede anche la possibilità che l’assemblea sia convocata dai condomini.
Si tratta di un’ipotesi certamente più rara, ma che ogni tanto si verifica
Vediamo qual è l’iter da seguire.
L’art. 66, comma 1, disp. att. c.c. dispone: “L’assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall’articolo 1135 del codice, può essere convocata in via straordinaria dall’amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione”.
In altre parole, due condomini che abbiano almeno un sesto dei millesimi possono chiedere all’amministratore di convocare l’assemblea e, se questi non provvede entro 10 giorni, possono procedere loro stessi alle convocazioni.
La recente ordinanza n.5319/23 della Corte di Cassazione ha poi precisato che la richiesta dei condomini all’amministratore non deve essere fatta con modalità particolari; in effetti, “l’art. 66, comma 1, disp. att. c.c. […] non prevede, tuttavia, forme tassative per la richiesta di convocazione assembleare proveniente da condomini, bastando evidentemente, perché produca l’effetto della decorrenza del termine di dieci giorni, che essa giunga nella sfera di conoscenza dell’amministratore”.
Pertanto, la richiesta può essere trasmessa all’amministratore presso il suo domicilio, la sua residenza o la sua dimora oppure presso il luogo comunicato al momento dell’accettazione della nomina o al suo recapito affisso sul luogo di accesso al condominio.
Ovviamente, è bene utilizzare una forma di comunicazione, che consenta di accertare che essa sia arrivata al destinatario (raccomandata a.r., pec, ecc.).
Un ultimo aspetto interessante è il seguente: “una volta decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, gli anzidetti condomini promotori possono provvedere direttamente alla convocazione, mediante avviso che abbia il contenuto specificato dal terzo comma dell’art. 66 disp. att. c.c. e dal quale risulti chi convoca l’assemblea, senza che peraltro sia essenziale la sottoscrizione di tutti i condomini che abbiano preso l’iniziativa”.
Quindi, l’eventuale convocazione da parte dei condomini non deve essere sottoscritta da tutti coloro che hanno fatto richiesta all’amministratore; l’importante è che risulti chi sta convocando l’assemblea.
Avv. Mauro Sbaraglia
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