Com’è noto, l’agente immobiliare ha diritto alla provvigione, quando le parti che ha messo in contatto concludono l’affare. In effetti, l’art. 1755, comma 1, c.c. prevede che “Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l’affare è concluso per effetto del suo intervento”.
Ma quand’è che l’affare può ritenersi ormai concluso? Basta la sottoscrizione della proposta di acquisto o serve altro?
Con la sentenza n.2385/23, la Corte di Cassazione si è occupata di un’articolata vicenda, nella quale il giudice di secondo grado aveva ritenuto concluso l’affare già con la sottoscrizione della proposta di acquisto ed aveva quindi quantificato la provvigione sulla base della somma indicata nella predetta proposta.
Secondo la Cassazione, non è così.
Infatti, “al fine di riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione, l’affare deve ritenersi concluso quando tra le parti poste in relazione dal mediatore medesimo si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all’art. 2932 c.c., ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato […]. E’ invece da escludere il diritto alla provvigione qualora tra le parti si sia costituito soltanto un vincolo idoneo a dare impulso alle successive articolazioni del procedimento di conclusione dell’affare, come è accaduto nel caso di specie con la sottoscrizione della proposta d’acquisto”.
In altre parole, l’affare si ritiene concluso e nasce quindi il diritto del mediatore alla provvigione solo quando le parti abbiano assunto un impegno vincolante; la sola sottoscrizione della proposta di acquisto non è sufficiente.
Avv. Mauro Sbaraglia
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