Una donna si separa dal marito e poi gli fa causa, per ottenere la restituzione “di varie somme di denaro elargite, prima della separazione personale dei coniugi, per la gran parte, mediante accredito su conto corrente personale del marito”.
Più in particolare, la donna aveva versato circa € 42.000 sul conto corrente intestato solamente marito, sul quale, tra l’altro, era addebitato il mutuo dell’appartamento di proprietà esclusiva dell’uomo.
Con l’ordinanza n.17155/23, la Corte di Cassazione ha rigettato la domanda.
La Corte ha infatti ribadito una sua pronuncia del 2018, con la quale aveva già affermato: “poiché durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze […], a seguito della separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell’altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio”.
In buona sostanza, i versamenti fatti dalla moglie durante il matrimonio costituivano l’adempimento degli obblighi di contribuzione ai bisogni della famiglia, che gravano su entrambi i coniugi; in quanto tali, la donna non ne può chiedere il rimborso.
Ed in effetti, la Cassazione ha poi concluso il suo ragionamento, aggiungendo che “la moglie, invero, durante il matrimonio, ha contribuito (con versamento di circa € 26.000,00, per quanto allegato) alle spese di ristrutturazione dell’immobile (acquistato nel 2000 ed intestato al marito, con contestuale stipula di un mutuo), che comunque è stato dal marito, proprietario esclusivo, messo a disposizione della coppia e dei figli. Entrambi i coniugi hanno goduto, sino a quando è perdurata la convivenza (essendo intervenuta separazione consensuale nel 2010), delle migliorie apportate nell’immobile. E lo stesso discorso vale per il contributo, indiretto, alle tasse ed ai ratei di mutuo…”.
Dunque, come già detto, poiché quelle somme sono state versate per contribuire ai bisogni della famiglia e poiché tutta la famiglia (compresa quindi la donna), ne ha beneficiato, non se ne può chiedere il rimborso.
Avv. Mauro Sbaraglia
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