Un uomo lascia la sua autovettura in uno dei parcheggi dell’aeroporto di Malpensa e parte; al rientro, si accorge che la macchina era stata rubata: il gestore del parcheggio risponde del furto?
Da un lato, l’uomo sosteneva che la presenza di un’area recintata, alla quale si accedeva solo con il ritiro di un biglietto, lo aveva indotto a ritenere che il gestore offrisse anche la custodia delle autovetture.
Dall’altro lato, per negare la sua responsabilità, il gestore del parcheggio richiamava la presenza sia di cartelli, che informavano i clienti che non fosse prevista la custodia dei mezzi, sia del regolamento del parcheggio, affisso all’interno del parcheggio medesimo, che escludeva anch’esso la custodia delle automobili.
Chi ha ragione?
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.18277/23, ha accolto la domanda del cliente del parcheggio.
Secondo la Corte, infatti, “al fine di accertare se vi sia o meno un obbligo di custodia dell’autovettura in capo alla società di parcheggio, risulta indispensabile il riferimento alla funzione che il contratto di parcheggio assolve e quindi il riferimento al legittimo affidamento ingenerato nell’automobilista”.
Ebbene, “è innegabile che l’offerta contrattuale formulata attraverso la predisposizione di un’area recintata di parcheggio meccanizzato a pagamento ingeneri in chi accetta l’offerta predisposta dal gestore l’affidamento che in questa sia compresa anche la custodia del veicolo”.
Dunque, per come era stato realizzato, il parcheggio induceva i clienti a ritenere che fosse prevista anche la custodia delle autovetture.
Quanto ai cartelli ed al regolamento, la Cassazione ha affermato la loro sostanziale irrilevanza, dal momento che essi si trovavano all’interno del parcheggio e quindi erano visibili solo dopo che il cliente era ormai entrato ed aveva ritirato il biglietto; al contrario, “un’eventuale predisposizione di una clausola di esonero di responsabilità in capo al gestore del parcheggio avrebbe dovuto essere indicata all’utente in maniera chiara ed univoca prima della conclusione del contratto, quando l’utente aveva ancora la possibilità di scegliere se accettare o meno l’offerta”.
Avv. Mauro Sbaraglia
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