Com’è noto, i condomini assenti o dissenzienti possono impugnare le delibere condominiali; di quali poteri e facoltà dispongono invece gli inquilini? Anche loro possono impugnare le delibere?
La risposta è no, gli inquilini non possono impugnare le delibere condominiali.
Qualche settimana fa la Corte di Cassazione, con la sentenza n.15222/23, ha ricordato che “soltanto i condomini, e cioè i titolari di diritti reali sulle unità immobiliari, e non anche i conduttori, hanno la facoltà di impugnare le deliberazioni dell’assemblea, salvo che per le ipotesi regolate dall’art. 10, comma 1, legge n. 27 luglio 1978, n. 392. La sentenza di annullamento di una deliberazione assembleare, del resto, ha effetto soltanto nei confronti di tutti i condomini, ovvero degli effettivi componenti dell’organizzazione condominiale, in coerenza col disposto del primo comma dell’art. 1137 c.c. Se il conduttore può subire pregiudizi dall’approvazione di una determinata deliberazione dell’assemblea condominiale, ove la stessa, in particolare, arrechi molestie al diritto personale di godimento dell’utilizzatore, ciò giustifica eventualmente il ricorso alle tutele di cui agli artt. 1585 e 1586 c.p.c., ma non amplia la legittimazione alla impugnazione ex art. 1137 c.c.”.
Quindi, in sintesi, possiamo dire che:
- il potere di impugnazione delle delibere spetta, in linea di massima, solo ai condomini;
- gli inquilini possono impugnare solo ed esclusivamente le delibere “relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria”, vale a dire quelle nelle quali hanno diritto di voto (art. 10 L. n.392/78);
- per tutelare i propri diritti, gli inquilini possono agire ai sensi dell’art. 1585 (garanzia per molestie) e 1586 c.c. (pretese da parte di terzi).
Avv. Mauro Sbaraglia
Foto di Tingey Injury Law Firm su Unsplash