Ho già parlato in passato del problema della rumorosità dei locali posti all’interno o nelle immediate vicinanze di un condominio e di quanto previsto dall’art. 844 c.c.: “Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi”.
Senza ripetere quindi quanto già scritto in precedenti articoli, mi limito a sottolineare uno specifico aspetto del problema: l’importanza del contesto.
Mi spiego meglio.
Qualche tempo fa due condomini che abitavano nel centro di Roma fecero causa ad un’associazione, che aveva la sua sede all’interno dello stesso condominio, chiedendo che l’associazione fosse condannata “a cessare l’attività di intrattenimento musicale quantomeno nelle ore notturne, ovvero, in via subordinata, condannarla al compimento delle attività strutturali di insonorizzazione dei rumori idonee ad eliminare definitivamente la propagazione delle emissioni, nonché a risarcire i danni, anche non patrimoniali”.
La domanda dei due condomini è stata accolta, sia in primo sia in secondo grado, ed anche la Corte di Cassazione, che si è pronunciata di recente, con l’ordinanza n.25976/23, ha confermato la condanna dell’associazione.
Uno dei passaggi più interessanti dell’ordinanza della Cassazione è il richiamo al criterio comparativo o, come dicevo prima, al contesto.
Dice infatti la Corte: “Il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (cd. criterio comparativo), sicché la valutazione diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma deve essere riferita, da un lato, alla sensibilità dell’uomo medio e, dall’altro, alla situazione locale, appropriatamente e globalmente considerata”.
Cosa significa?
Significa che per valutare se un rumore sia tollerabile o meno non esiste una tabella valida sempre e comunque e che, al contrario, occorre valutare caso per caso, considerando, tra le altre cose, anche dove si trovi lo stabile; è infatti evidente che un rumore che risulta intollerabile in un condominio posto in aperta campagna, potrebbe invece essere considerato tollerabile in un condominio che si trovi su un incrocio di una trafficatissima strada cittadina.
Insomma, come succede spesso quando si finisce in tribunale, lo spazio per l’interpretazione delle parti e del giudice è abbastanza ampio e di ciò bisogna assolutamente tener conto quando si decide di prendere parte ad una causa.
Avv. Mauro Sbaraglia
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