Sappiamo tutti che il rispetto del decoro architettonico è un vincolo per qualsiasi condominio: il proprietario di un singolo appartamento non può compiere delle modifiche del suo immobile, che compromettano il decoro architettonico dello stabile.
Ma questo vale anche per i palazzi che si trovano già in condizioni fatiscenti o che abbiano già subito in passato modifiche, che hanno pregiudicato l’aspetto originario?
Qualche settimana fa la Corte di Cassazione (ordinanza n.16518/23) si è occupata di una sentenza della Corte d’Appello di Napoli, che, in buona sostanza, aveva ritenuto tollerabili delle alterazioni dell’edificio, in quanto “queste alterazioni sono intervenute su un prospetto dell’edificio già gravemente compromesso da plurimi interventi di altri condomini che hanno concorso a disperdere la simmetria, l’estetica e l’aspetto generale del fabbricato, oltre che dal degrado connesso alla vetustà della struttura”.
In altre parole, dal momento che lo stabile era vecchio e l’aspetto originario era già stato compromesso da altri precedenti interventi, secondo la Corte d’Appello di Napoli non si poteva ritenere che le nuove alterazioni deturpassero il decoro architettonico.
La Corte di Cassazione non è stata dello stesso avviso.
Nell’ordinanza della Cassazione si legge, infatti, che “in materia di condominio negli edifici, nel valutare l’impatto di un’opera modificativa sul decoro architettonico è da adottare un criterio di reciproco temperamento tra i rilievi attribuiti all’unitarietà di linee e di stile originaria, alle menomazioni apportate da precedenti modifiche e all’alterazione prodotta dall’opera modificativa sottoposta a giudizio, senza che possa conferirsi rilevanza da sola decisiva, al fine di escludere un’attuale lesione del decoro architettonico, al degrado estetico prodotto da precedenti alterazioni”.
Ciò significa che, nel valutare l’impatto di un’opera sul decoro architettonico, occorrerà certamente tener conto dello stato dell’edificio e che pertanto, in uno stabile che già abbia visto compromesso lo stile originario, quell’impatto sarà certamente meno significativo; tuttavia, ciò non può significare che in uno stabile vecchio e fatiscente sia possibile realizzare liberamente qualsiasi opera (“far pesare in modo decisivo gli effetti delle plurime alterazioni precedenti per negare l’incidenza lesiva del decoro architettonico dell’opera modificativa sottoposta a giudizio priverebbe tale parametro estetico di qualsiasi forza normativa per il futuro”).
Pertanto, il giudice che è chiamato a valutare se un’opera rispetta o meno il decoro architettonico di uno stabile dovrà tener conto di tutti gli elementi: l’aspetto originario dell’edificio, le modifiche dell’aspetto già intervenute in passato ed infine l’impatto dell’ultima opera.
Solo dopo aver considerato tutti questi elementi, il giudice potrà esprimersi.
Avv. Mauro Sbaraglia
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