Chi rimane coinvolto in un sinistro senza avere colpa, può chiedere, ovviamente, il risarcimento dei danni patiti e può chiedere altresì il rimborso delle spese mediche sostenute in conseguenza dell’incidente.
Tuttavia, molti ritengono che si possa chiedere il rimborso delle sole spese mediche sostenute presso strutture sanitarie pubbliche; per la verità, questa idea trova riscontro anche in molte sentenze.
Secondo la Corte di Cassazione, però, si tratta di un’idea sbagliata.
Con l’ordinanza n.29308/23, la Corte di è occupata del caso di un uomo che aveva riferito “di essere rimasto vittima di un incidente stradale, occorsogli […] quando era ancora minorenne, essendo stato investito – mentre era alla guida di un ciclomotore di proprietà altrui – da un veicolo”. L’uomo aveva quindi chiesto il risarcimento per le lesioni subite ed aveva altresì richiesto il rimborso delle spese mediche.
Quest’ultima richiesta era stata però accolta solo parzialmente; la Corte d’appello, infatti, gli aveva riconosciuto solo “il minore esborso che costui avrebbe, invece, affrontato ove si fosse indirizzato verso strutture pubbliche, e ciò sul presupposto che fu una sua scelta personale quella di affidarsi ad un servizio privato piuttosto che al SSN”.
In buona sostanza, la Corte d’Appello aveva ritenuto che l’uomo avrebbe pagato meno se si fosse rivolto ad una struttura sanitaria pubblica e gli aveva quindi liquidato questa minor somma.
Come detto, però, la Cassazione è stata di diverso avviso.
Nella sua ordinanza, infatti, si legge che “l’obbligo di rivolgersi a struttura sanitaria pubblica anziché privata risulta invero priva di base normativa e logica, avuto riguardo alla prospettata relativa valutazione […] ai sensi dell’art. 1227 cod. civ.“.
Secondo la Cassazione, dunque, non può esserci un automatismo, in forza del quale la vittima di un sinistro debba, sempre e comunque, rivolgersi alle strutture sanitarie pubbliche.
Naturalmente, ciò non vuol dire che qualsiasi spesa medica debba essere rimborsata, in quanto occorrerà sempre valutarne la pertinenza e la congruità, ma non può escludersi in partenza la rimborsabilità di una spese sostenuta presso una struttura privata.
Avv. Mauro Sbaraglia
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