Partecipando alle assemblee di condominio, ho capito che molte persone che credono che per poter agire nei confronti dei condomini morosi l’amministratore abbia bisogno di una specifica delibera assembleare.
Non è così.
Infatti, il comma 1 dell’art. 63 disp. att. c.c., prevede: “Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo…”.
Ciò significa che l’amministratore può agire autonomamente per il recupero degli oneri condominiali non corrisposti dai condomini, senza dover richiedere l’autorizzazione dell’assemblea di condominio.
Del resto, la norma dell’art. 63 è perfettamente in linea con quella dell’art. 1130 c.c.
Quest’ultima disposizione, infatti, elenca le varie attribuzioni dell’amministratore; tra di esse c’è, per l’appunto, anche quella di “eseguire le deliberazioni dell’assemblea”.
Quindi, una volta che gli oneri condominiali siano stati deliberati dall’assemblea, l’amministratore può, anzi deve, agire per recuperarli; l’amministratore che omette di farlo viene meno ad uno dei suoi obblighi.
Avv. Mauro Sbaraglia
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