A volte capita di sentire qualche condomino che si lamenta dell’inerzia dell’amministratore, reo di non aver promosso delle cause che, ad avviso del condomino, sarebbero state necessarie per tutelare i beni comuni.
Al riguardo, è bene sapere che anche un singolo condomino può agire a tutela dei beni comuni.
Il condominio, infatti, ha una particolare natura, in quanto esso è un ente di gestione, privo di personalità distinta da quella dei singoli condomini.
Questi ultimi sono rappresentati dall’amministratore, il quale, quando avvia o si difende in una causa, agisce per conto di tutti i condomini. Tuttavia, proprio perché il condominio non è un soggetto a sé, la giurisprudenza è assolutamente unanime nell’affermare il diritto del singolo condomino di agire personalmente a tutela dei beni comuni, anche in aggiunta all’azione dell’amministratore.
La sentenza n.10934/19 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha precisato che “nelle controversie condominiali che investono i diritti dei singoli condòmini sulle parti comuni, ciascun condòmino ha, in considerazione della natura dei diritti contesi, un autonomo potere individuale – concorrente, in mancanza di personalità giuridica del condominio, con quello dell’amministratore – di agire e resistere a tutela dei suoi diritti di comproprietario pro quota”.
Per cui, ad esempio, un condomino può impugnare autonomamente una sentenza emessa nei confronti del condominio oppure può intervenire in una causa già pendente.
Questi principi sono stati ribaditi di recente dalla sentenza n.22116/23 della Corte di Cassazione, che ha richiamato proprio la sopra citata sentenza delle Sezioni Unite.
Pertanto, fermo restando il diritto di chiedere conto all’amministratore ed eventualmente anche all’avvocato di quanto fatto a tutela del condominio, è bene ricordare che i condomini possono agire autonomamente per tutelare i beni comuni.
Avv. Mauro Sbaraglia
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