Uno dei motivi di maggiore contrasto tra coniugi separati o divorziati è il rimborso delle spese straordinarie sostenute per i figli.
Di solito, chi le ha sostenute sostiene che le spese non fossero straordinarie o che non dovessero essere concordate, chi deve rimborsarle controbatte che dovessero essere concordate o che fossero eccessive.
Qualche giorno fa la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.33939/23, si è occupata del problema, ribadendo un principio importante: “il genitore convivente non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l’altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare (come ad esempio le spese scolastiche e le spese mediche ordinarie), giacché il preventivo accordo è richiesto soltanto per quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita della prole”.
In buona sostanza, secondo la Cassazione, è necessario un accordo preventivo dei genitori solo per quelle spese straordinarie che siano di importo rilevante, che non fossero prevedibili o che siano incompatibili con la capacità reddituale dei due genitori.
Pertanto, il genitore che in uno di questi casi decida di sostenere la spesa senza informare l’altro genitore e senza concordare preventivamente con lui l’esborso, rischia di non ottenere alcun rimborso e di doversi far integralmente carico della somma.
Avv. Mauro Sbaraglia
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