È valida la notifica di una cartella di pagamento eseguita in un luogo diverso dalla residenza?
È questo il quesito al quale ha risposto la Corte di Cassazione con la recentissima ordinanza n.3219/24.
La questione è certamente molto interessante, perché sulle notifiche degli atti giudiziari circolano ancora molte leggende, una delle quali è che, se l’atto non viene ritirato e viene lasciato in giacenza, la notifica non si perfeziona.
Ovviamente non è così ed in passato avevo già spiegato il perché.
Il caso del quale si è occupata stavolta la Corte è però un po’ diverso, perché questa volta l’atto era stato notificato presso un indirizzo diverso da quello di residenza, con consegna alla moglie del destinatario.
Ebbene, la Cassazione ha ritenuto che la notifica fosse valida.
Secondo la Corte, infatti, “le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza, e possono essere superate dalla prova contraria desumibile da qualsiasi fonte di convincimento e quindi anche mediante presunzioni”.
Cosa significa?
Significa che, ai fini della notifica, la residenza che risulta nei registri del Comune è certamente un elemento da valutare, ma, qualora venga accertato che il destinatario viva in realtà in un altro luogo, è assolutamente legittima una notifica effettuata in quest’altro luogo, vale a dire presso la sua residenza effettiva.
Del resto, questa interpretazione è in linea con l’art. 138 c.p.c., che prevede che l’ufficiale giudiziario possa eseguire la notificazione mediante consegna della copia dell’atto “nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi…” e con il successivo art. 139, che disciplina espressamente la notifica presso l’abitazione o il luogo di lavoro.
In conclusione, quindi, l’indirizzo di residenza è quello nel quale il più delle volte viene eseguita e si perfeziona una notifica, ma non è certamente l’unico.
Avv. Mauro Sbaraglia
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