Chi ha dato in locazione un immobile deve spesso far fronte ai ritardati o addirittura mancati pagamenti dei canoni da parte dei conduttori.
Ma da un punto di vista fiscale, cosa succede se i canoni non vengono pagati? Questi canoni vengono tassati ugualmente?
Per le locazioni commerciali la risposta è positiva.
Infatti, secondo l’ordinanza n.746/24 della Corte di Cassazione, “il reddito degli immobili locati per fini diversi da quello abitativo – per i quali ultimi opera, invece, la deroga introdotta dall’art. 8 legge 9 dicembre 1988, n. 431 – è individuato in relazione al reddito locativo fin quando risulta in vita un contratto di locazione, con la conseguenza che anche i canoni non percepiti per morosità costituiscono reddito tassabile, fino a che non sia intervenuta la risoluzione del contratto o un provvedimento di convalida dello sfratto, atteso che il criterio di imputazione di tale reddito è costituito dalla titolarità del diritto reale, a prescindere dalla sua effettiva percezione”.
Pertanto, qualora intervenga la risoluzione del contratto, è bene che il locatore provveda alla registrazione (“gli articoli 3 e 17 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 individuano in maniera esplicita gli eventi successivi alla conclusione del contratto che devono essere autonomamente assoggettati a registrazione e tra questi vi è anche la risoluzione”).
Fino a quando la registrazione della risoluzione non viene eseguita, permane dunque l’obbligo tributario (“La registrazione dell’accordo risolutivo costituisce, dunque, un obbligo fiscale alla cui omissione consegue il persistere dell’obbligazione tributaria. La mancata esecuzione di tale formalità rende tale atto, con specifico riferimento alla presunta data della risoluzione del contratto, inopponibile all’Amministrazione Finanziaria”).
Avv. Mauro Sbaraglia
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