Come sappiamo tutti, gli eredi sono tenuti al pagamento dei debiti contratti dal loro dante causa; può quindi capitare che un erede debba farsi carico del pagamento di una cartella di pagamento emessa per un debito del defunto.
Ma attenzione, gli eredi non devono pagare le sanzioni.
Infatti, l’art. 8 d.lgs. n.472/97 prevede espressamente che “l’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi”.
Sulla base di tale chiarissima disposizione, la giurisprudenza ha quindi più volte ribadito che le sanzioni debbono essere detratte dall’importo oggetto della cartella.
Ad esempio, nell’ordinanza n.25315/22 della Corte di Cassazione si legge: “A tale scelta si ricollega il regime applicabile, anche con riferimento alla trasmissibilità agli eredi, prevista solo per le sanzioni civili, quale principio generale in materia di obbligazioni, e non per le altre, per le quali opera il diverso principio dell’intrasmissibilità, quale corollario del carattere personale della responsabilità”.
Sempre in merito alla regola della intrasmissibilità della sanzione, la successiva ordinanza n.31013/22 afferma, in modo ancora più chiaro, che “Tale regola appare espressiva del principio della responsabilità personale, specificamente codificato nell’art. 2 del d.lgs. n. 472/1997; e, a tale riguardo, questa Corte ha ripetutamente affermato che essa afferma un principio di ordine generale, che opera indipendentemente dal fatto che la sanzione sia stata già irrogata con provvedimento definitivo, avendo il legislatore stabilito in modo chiaro che il credito erariale nascente da una violazione delle leggi tributarie riferibile a persona fisica si estingue con la morte dell’autore della violazione, alla quale consegue il venir meno dell’interesse dell’Amministrazione finanziaria a resistere all’eventuale ricorso proposto sul punto dal contribuente”.
Dunque, in conclusione, gli eredi che abbiano ricevuto una cartella di pagamento che contenga delle sanzioni possono chiedere all’amministrazione di eliminarle.
Avv. Mauro Sbaraglia
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