Se il locatore non agisce per recuperare i canoni non pagati…

Il conduttore di un locale commerciale non paga il canone di locazione per molti mesi; nonostante ciò, il locatore non fa nulla per recuperare il suo credito. Arrivati però a ben 52 canoni non pagati, il proprietario del locale decide finalmente di attivarsi e chiede al conduttore tutte le somme che gli sono dovute.

A questo punto, però, il conduttore decide di proporre opposizione, sostenendo che, “nel chiedere il pagamento di 52 canoni di locazione senza aver mai chiesto prima nulla, la società locatrice avrebbe violato i canoni di correttezza e buona fede, incorrendo in un abuso del diritto”; in buona sostanza, egli ritiene che, rimanendo inerte per così tanto tempo, il locatore abbia implicitamente manifestato la volontà di rinunciare a quei canoni.

Secondo la Corte di Cassazione (ordinanza n.11219/24), non è così.

Se è vero, infatti, che i contraenti devono comportarsi con buona fede, senza abusare dei loro diritti, è altresì vero che “la volontà tacita di rinunziare ad un diritto si può desumere soltanto da un comportamento concludente del titolare che riveli la sua univoca volontà di non avvalersi del diritto stesso, laddove l’ inerzia o il ritardo nell’esercizio del diritto non costituiscono elementi sufficienti, di per sé, a dedurne la volontà di rinuncia, potendo essere frutto di ignoranza, di temporaneo impedimento o di altra causa…”.

Pertanto, il ritardo del locatore, anche se prolungato nel tempo, non comporta automaticamente la rinuncia al diritto, “salvo che tale ritardo sia la conseguenza fattuale di una inequivoca rinuncia tacita o di una modifica della disciplina contrattuale”.

Avv. Mauro Sbaraglia

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