Se l’atto viene consegnato al portiere, la notifica è valida?

Negli stabili nei quali c’è il portiere, quest’ultimo di solito provvede alla ricezione delle raccomandate per conto dei condomini e degli inquilini.

Ma cosa succede in caso di notifica di una multa o di un atto giudiziario? Se l’atto viene consegnato al portiere, la notifica è valida?

La risposta è assolutamente positiva.

Di recente, l’ordinanza n.16300/24 della Corte di Cassazione ha ricordato che la notifica mediante consegna dell’atto al portiere è del tutto legittima, in quanto espressamente prevista dall’art. 7, comma 2, legge n.890/82 (“In mancanza delle persone indicate al periodo precedente, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile”).

Tuttavia, in questi casi, il successivo comma 3 impone di avvertire il destinatario dell’atto, inviandogli una raccomandata: “Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata”.

E cosa succede se la raccomandata non viene inviata?

Secondo la Cassazione, “la notificazione è nulla se il piego viene consegnato al portiere dello stabile in assenza del destinatario e l’agente postale non ne dà notizia al destinatario stesso mediante lettera raccomandata”.

Quindi, ricapitolando:

  • è valida la notifica eseguita con consegna dell’atto al portiere;
  • in questo caso, però, deve essere inviata una raccomandata al destinatario;
  • se la raccomandata non viene, inviata la notifica è nulla.

Avv. Mauro Sbaraglia

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