Buoni postali fruttiferi e morte di un cointestatario

Due soggetti sono cointestatari di 28 buoni fruttiferi postali con pari facoltà di rimborso; dopo la morte di uno dei due cointestatari, l’altro chiede a Poste Italiane il rimborso di tutte le somme; Poste però nega il rimborso, sostenendo la necessità di coinvolgere gli eredi del cointestatario deceduto, come avviene per i libretti di risparmio.

Con l’ordinanza n.24569/24, la Corte di Cassazione ha dato ragione al cointestatario superstite.

La Corte ha infatti ribadito un principio già espresso in passato, secondo il quale “in materia di buoni postali fruttiferi cointestati recanti la clausola “pari facoltà di rimborso”, in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell’intera somma portata dal documento, non trovando applicazione l’articolo 187, comma 1, del D.P.R. 1 giugno 1989, n. 256 del 1989 che, in tema di libretti di risparmio, impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto, atteso che i buoni fruttiferi circolano “a vista” e tale diversa natura impedisce l’applicazione analogica della citata disciplina”.

Dunque, in caso di morte di uno dei cointestatari di un buono fruttifero con “pari facoltà di rimborso”, l’altro può agire per ottenere il rimborso di tutte le somme oggetto del buono, senza necessità di interpellare gli eventuali eredi del soggetto deceduto.

Avv. Mauro Sbaraglia

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