Se nella bolletta dell’energia elettrica sono conteggiati dei consumi eccessivi, cosa si deve fare?
È il cliente che deve provare il mal funzionamento del contatore o è la società che fornisce energia che deve provare il corretto funzionamento?
L’ordinanza n.25542/24 della Corte di Cassazione ha risposto a queste domande.
Secondo la Cassazione, “la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante (anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito) l’onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante”.
Ciò significa che è onere della società che fornisce energia elettrica dimostrare che il contatore funziona correttamente.
L’utente deve naturalmente suffragare le sue contestazione con alcuni dati concreti, ad esempio dimostrando un anomalo aumento dei consumi addebitati, rispetto ai mesi / anni precedenti (“spetta all’utente contestare il malfunzionamento del contatore – richiedendone la verifica – e dimostrare l’entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia)”.
Ma una volta che c’è stata una contestazione, spetta al “gestore l’onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante”.
D’altra parte, dare la prova del mal funzionamento del contatore non è affatto semplice e quindi attribuire tale onere della prova all’utente significherebbe, di fatto, impedirgli di difendersi.
Avv. Mauro Sbaraglia
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