Un motociclista, mentre percorre di notte una strada di Roma, cade a terra, a causa di un grosso tronco d’albero che occupa l’intera carreggiata; l’uomo subisce delle lesioni e decide quindi di fare causa al Comune di Roma.
La Corte di Cassazione (ordinanza n.33136/24) dà però torto al motociclista e gli nega quindi il risarcimento.
Perché?
La decisione della Corte di fonda sulla seguente motivazione: “occorre distinguere fra i casi in cui il danno sia conseguenza di un vizio intrinseco alla struttura della cosa, oppure sia da ascrivere all’intervento di agenti esterni, normalmente imputabili alla natura, al traffico, al pubblico degli utenti o ad un singolo soggetto terzo (un masso, un animale, una macchia d’olio, ecc.). In tale seconda evenienza […] la responsabilità non è imputabile oggettivamente all’ente pubblico, per il solo fatto della presenza dell’ostacolo, ma occorre che risulti che l’intrusione è stata agevolata dalla peculiare conformazione del bene; oppure dal difetto di manutenzione o di vigilanza sullo stesso (presenza di animali o di altri ostacoli, ecc.) ed, in questi ultimi casi, che vi è stato colpevole ritardo nell’accertare la sopraggiunta situazione di pericolo e/o nell’intervenire per rimuoverla”.
In parole povere, il Comune non è stato ritenuto responsabile, perché il motociclista avrebbe dovuto provare che il tronco si trovava sulla carreggiata già da tempo, che il Comune ne era a conoscenza e che non si è attivato tempestivamente per rimuoverlo (“…parte attorea, per ottenere l’accoglimento della sua domanda, avrebbe dovuto provare che detto ramo si trovava sulla strada da un certo lasso di tempo e che l’ente convenuto, nonostante avesse avuto notizia di tale circostanza, non si fosse tempestivamente attivato per il relativo intervento tecnico”).
È evidente che questa ripartizione dell’onere della prova rende davvero molto difficile per un automobilista / motociclista ottenere un risarcimento, perché è obiettivamente molto difficile dimostrare sia da quanto tempo il ramo (o una macchia d’olio o un qualsiasi altro ostacolo) si trovasse sulla strada, sia l’inerzia del Comune.
Sarebbe forse più giusto invertire l’onere della prova, imponendo alla P.A. di dimostrare che l’ostacolo era sulla strada da poco tempo e che pertanto non era stato ancora possibile intervenire.
Ad ogni modo, comunque la si pensi, questo è l’attuale orientamento della giurisprudenza e con questo occorre fare i conti.
Avv. Mauro Sbaraglia
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