Negli ultimi giorni del 2024, con l’ordinanza n.32759/24, la Corte di Cassazione ha definito una controversia relativa ad un pignoramento immobiliare promosso dall’agente della riscossione.
La vicenda è stata definita, applicando la norma che vieta il pignoramento della prima casa del debitore.
La norma è dettata dall’art. 76 D.P.R. n.602/73, che dispone:
“Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell’articolo 499 del codice di procedura civile, l’agente della riscossione:
a) non dà corso all’espropriazione se l’unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;
a-bis) non dà corso all’espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti “beni essenziali” individuato ai sensi dell’articolo 514 del codice di procedura civile;
b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L’espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l’ipoteca di cui all’articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto”.
Quindi, a grandi linee, possiamo dire che l’agente della riscossione non può eseguire il pignoramento dell’immobile del debitore se:
- si tratta dell’unico immobile di proprietà del debitore;
- non si tratta di un’abitazione di lusso o comunque di un A/8 o A/9 (ville, castelli, ecc.);
- l’immobile è ad uso abitativo e il debitore vi risiede;
- il debito è inferiore ad € 120.000.
Avv. Mauro Sbaraglia
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