Molti ritengono che, impugnando una cartella di pagamento, sia sempre possibile contestare il debito da cui essa trae origine.
In realtà, non sempre è così.
Se infatti non è stato impugnato l’atto presupposto ovvero l’avviso di accertamento, la cartella potrà essere impugnata solo per un vizio della cartella medesima.
Il principio è molto consolidato ed è stato applicato anche dalla recente sentenza n.2743/25 della Corte di Cassazione.
Infatti, nella sentenza si legge: “E’ principio consolidato quello per cui qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo è preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. La cartella esattoriale recante intimazione di pagamento di credito tributario, avente titolo in un precedente avviso di accertamento notificato, a suo tempo non impugnato, può essere contestata innanzi agli organi del contenzioso tributario ed essere da essi invalidata solo per vizi propri, non già per vizi suscettibili di rendere nullo o annullabile l’avviso di accertamento presupposto”.
Pertanto, quando riceviamo una richiesta di pagamento dalla P.A. dobbiamo fare molta attenzione a quello che c’è scritto e dobbiamo valutare bene se sia o meno il caso di impugnarla; se infatti lasciamo scadere il termine di impugnazione senza fare ricorso, non sarà più possibile contestare nel merito la somma che ci viene richiesta.
Avv. Mauro Sbaraglia
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