Quando una persona muore a causa di un fatto illecito, chi ha diritto al risarcimento?
Solo il coniuge e i figli o anche i genitori e i fratelli?
Della questione si è occupata l’ordinanza n.6500/25 della Corte di Cassazione.
Secondo la Corte, il risarcimento non può essere automaticamente circoscritto alla sola famiglia successiva (coniuge e figli), escludendo a priori la famiglia originaria (genitori e fratelli).
Al contrario, “la morte di una persona causata da un illecito fa presumere da sola, ex art. 2727 cod. civ., una conseguente sofferenza morale in capo, oltre che ai membri della famiglia nucleare “successiva” (coniuge e figli della vittima), anche ai membri della famiglia “originaria” (genitori e fratelli), a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tali casi, grava sul convenuto l’onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo”.
In sostanza, quindi:
- in linea generale, si presume che anche genitori e fratelli abbiano diritto ad un risarcimento;
- per negare un risarcimento a questi ultimi, è necessario che chi commesso l’illecito dimostri l’inesistenza di un vincolo tra vittima e famiglia originaria (“compete al responsabile provare che tra la vittima e il superstite non esisteva alcun vincolo affettivo”).
Avv. Mauro Sbaraglia
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