Facciamo un esempio: una multa, una cartella di pagamento o un qualsiasi altro atto viene notificato presso la vecchia residenza del destinatario, dove quest’ultimo non vive più, ma dove vivono ancora i suoi genitori, che, nel dubbio, ritirano l’atto.
Questa notifica è valida?
E’ un quesito che si pongono in molti, perché succede con una certa frequenza che la notifica di un atto sia eseguita in questo modo.
Alcuni ritengono che la notifica sia valida, perché in fin dei conti l’atto è stato ritirato da un familiare stretto del reale destinatario e deve quindi presumersi che quest’ultimo sarà poi stato messo al corrente della notifica.
Secondo la Corte di Cassazione, però, le cose non stanno così: la notifica è nulla.
Con la sentenza n.7267/20, infatti, la Corte ha riaffermato un vecchio principio: “la notifica a mani di un familiare del destinatario, eseguita presso la residenza del primo, che sia diversa da quella del secondo, non determina l’operatività della presunzione di convivenza non meramente occasionale tra i due, con conseguente nullità della notificazione medesima, non sanata dalla conoscenza “aliunde” che ne abbia il destinatario, ove non accompagnata dalla sua costituzione”.
Tradotto: la circostanza che un atto sia stato consegnato ad un familiare del destinatario, ancorché presso una vecchia residenza di quest’ultimo, non è sufficiente a far ritenere perfezionata la notifica, perché questa deve essere effettuata presso la residenza effettiva, quella cioè risultante dai registri anagrafici al momento della notifica.
E’ quindi del tutto irrilevante che l’atto sia stato consegnato ad un familiare, che la notifica sia stata effettuata presso una vecchia residenza del destinatario e addirittura che quest’ultimo sia comunque venuto a conoscenza della notifica.
C’è solo un caso in cui la notifica può ritenersi valida ed è quello in cui il destinatario impugni l’atto; questo perché, con l’impugnazione, il destinatario riconosce di aver avuto conoscenza della notifica e sana quindi la nullità.
In conclusione:
- è nulla la notifica effettuata con la consegna dell’atto ad un familiare del destinatario, in luogo diverso dalla reale residenza di quest’ultimo;
- la notifica viene però sanata se il destinatario impugna l’atto.
Avv. Mauro Sbaraglia