Quando in una separazione o un divorzio i figli vanno a vivere con uno dei due genitori (di solito la madre), l’altro – il cd. genitore non collocatario – a volte si lamenta che il regime di frequentazione non gli consente di vedere i figli quanto vorrebbe.
Più raramente, però, può capitare anche il contrario ovvero che il genitore non collocatario non rispetti il regime di visita dei figli e veda questi ultimi meno di quanto dovrebbe o addirittura non vada mai a trovarli.
Ebbene, di fronte ad un comportamento di questo tipo, la legge può imporre al genitore di vedere i figli? Oppure può condannarlo a pagare una somma di denaro ogni volta che non va a trovarli?
La questione è stata affrontata dalla Corte di Cassazione (ordinanza n.6471/20), in relazione ad una vicenda che può essere così sintetizzata: un padre che non rispettava il regime di visita del figlio era stato condannato a pagare € 100 per ogni volta che violava l’obbligo di vedere il figlio.
La Corte ha dovuto quindi decidere se questa “sanzione pecuniaria” posta a carico del padre inadempiente fosse o meno legittima.
Secondo la Cassazione, non lo è: il padre non doveva essere condannato a pagare quei € 100.
Vediamo perché.
Quello di vedere i figli è un diritto / dovere:
- è certamente un diritto e, in quanto tale, è tutelabile ogni qual volta venga ostacolato dall’altro genitore;
- ma è anche un dovere, che però, per la sua particolare natura, è rimesso alla “autonoma e spontanea osservanza dell’interessato” ovvero deve “essere rimesso, nel suo esercizio, alla libera e consapevole scelta di colui che ne sia onerato”.
Secondo la Corte, dunque, se da un lato non si può ovviamente costringere un genitore a vedere un figlio, trasportandolo con la forza, perché ciò non avrebbe alcun senso, dall’altro non si può nemmeno prevedere il pagamento di una somma di denaro in sostituzione di ogni visita mancata, anche perché ciò costituirebbe una “grave banalizzazione di un dovere essenziale del genitore” nei confronti dei figlio.
Ma allora, di fronte ad un genitore che si disinteressa del figlio, la legge non offre alcun rimedio?
Secondo la Corte lo offre eccome ed anzi il rimedio può essere ben più duro del pagamento di una somma di denaro.
Infatti, dice la Cassazione, “all’inerzia del genitore non collocatario può derivare l’eccezionale applicazione dell’affidamento esclusivo in capo all’altro genitore (art. 316 comma 1, c.c.), la decadenza della responsabilità genitoriale e l’adozione di provvedimenti limitativi della responsabilità per condotta pregiudizievole ai figli (artt. 330 e 333 c.c.), la responsabilità penale per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.) quando le condotte contestate, con il tradursi in una sostanziale dismissione delle funzioni genitoriali, pongano seriamente in pericolo il pieno ed equilibrato sviluppo della personalità del minore”.
In altri termini, il genitore può subire provvedimenti molto gravi, che vanno dalla revoca dell’affidamento, con affidamento esclusivo all’altro genitore, alla perdita della responsabilità genitoriale, sino addirittura ad una vera e propria responsabilità penale, per violazione degli obblighi di assistenza familiare.
In conclusione, dunque, il comportamento del genitore che si disinteressa dei figli non viene tollerato dal nostro ordinamento, che anzi in questi casi prevede delle conseguenze molto serie, tra le quali, però, non v’è il pagamento di una somma di denaro.
Avv. Mauro Sbaraglia