Nell’ambito di una convivenza more uxorio capita frequentemente che uno dei due soggetti coinvolti effettui dei pagamenti per conto dell’altro o versi direttamente delle somme al convivente.
Ma cosa succede quando la convivenza finisce? Chi ha effettuato quei pagamenti o versato quelle somme ne può chiedere la restituzione?
In questi casi il nostro ordinamento applica il concetto di obbligazione naturale.
Che cos’è?
Si ha un’obbligazione naturale quando una prestazione viene eseguita non perché lo prevede una norma, ma in esecuzione di un dovere morale o sociale.
Si pensi al pagamento di un debito di gioco o di un debito prescritto: chi paga non sarebbe in realtà tenuto a farlo, ma, ciò nonostante, egli sente il dovere, morale e sociale, di farlo ugualmente.
Un altro esempio tipico è proprio quello dei pagamenti eseguiti nell’ambito delle convivenze more uxorio.
Qual è la particolarità delle obbligazioni naturali?
La particolarità sta nel fatto che, una volta che il pagamento sia stato eseguito (ovviamente se è stato eseguito spontaneamente e da un soggetto che non sia incapace), non se ne può chiedere la restituzione.
Ma allora il convivente che abbia effettuato dei pagamenti, anche ingenti, in favore o per conto dell’altro non potrà mai chiederne la restituzione?
In realtà, non è sempre così, perché occorre valutare se si sia davvero di fronte ad un’obbligazione naturale.
Con la sentenza n.2392/20, la Corte di Cassazione ha infatti precisato che bisogna valutare di volta in volta se le somme siano state effettivamente versate nell’adempimento di un dovere morale e sociale e se siano stati rispettati i principi di adeguatezza e proporzionalità.
La Corte afferma infatti che “un’attribuzione patrimoniale a favore del convivente “more uxorio” configura l’adempimento di un’obbligazione naturale a condizione che la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all’entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens” ed ancora che “è, pertanto, possibile configurare l’ingiustizia dell’arricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronti dell’altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza – il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto – e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza“.
In altre parole, se il versamento eseguito risulta inadeguato alle circostanze e sproporzionato alle condizioni economiche di chi lo esegue, quel versamento dovrà essere restituito.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, un uomo aveva versato alla sua ex convivente somme molto consistenti, superiori ad € 500.000; ebbene, la Corte ha ritenuto che quei versamenti non fossero stati eseguiti nell’adempimento di un dovere morale e sociale, in quanto essi erano del tutto esorbitanti rispetto alle esigenze familiari ed inoltre, considerando il patrimonio dell’uomo, non rispettavano nemmeno i principi di proporzionalità ed adeguatezza.
La Corte ha dunque sancito l’obbligo delle donna di restituire quelle somme all’ex convivente.
Avv. Mauro Sbaraglia