Durante la ricreazione, un bambino chiude violentemente il coperchio in metallo di un cestino, colpendo al volto una sua compagna di classe, che subisce gravi lesioni ad un occhio.
I genitori della bambina fanno causa alla scuola per ottenere il risarcimento dei danni, ma sia in primo che in secondo grado perdono la causa, perché, secondo i Giudici, non avrebbero provato le lacune organizzative della scuola in merito alla vigilanza degli alunni, né avrebbero provato la scarsa attenzione del personale scolastico.
La causa arriva infine alla Corte di Cassazione, che, con l’ordinanza n.8811/20, dà invece ragione ai genitori.
Vediamo perché.
Il passaggio fondamentale dell’ordinanza è quello in cui si dice che “l’ammissione dell’allievo a scuola determina l’instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico dell’istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni e, quindi, di predisporre gli accorgimenti necessari affinché non venga arrecato danno agli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto”.
La scuola, dunque, deve organizzarsi e predisporre tutti gli accorgimenti necessari per evitare che gli alunni possano subire danni durante la loro permanenza nell’istituto.
E naturalmente, aggiunge la Corte, minore è l’età degli alunni, maggiore e più attenta dovrà essere la vigilanza del personale scolastico.
Del resto, sull’alunno danneggiato (o meglio, sui suoi genitori) grava solo l’onere di provare il fatto, “mentre è a carico della scuola la prova del fatto impeditivo, e cioè dell’inevitabilità del danno nonostante la predisposizione, in relazione al caso concreto, di tutte le cautele idonee a evitare il fatto”.
In conclusione, dunque, la scuola ed i docenti, ognuno nell’ambito delle proprie competenze, devono fare in modo che siano adottate tutte le accortezze necessarie per salvaguardare l’incolumità degli alunni e, di fronte ad un danno subito da uno studente, per evitare un addebito di responsabilità, essi devono dimostrare che quel danno era sostanzialmente inevitabile.
In altre parole, quella del sinistro verificatosi in una scuola è una delle ipotesi nelle quali il nostro ordinamento prevede un’inversione dell’onere della prova, attribuendo al soggetto danneggiato un onere probatorio più “leggero” e rimettendo invece all’altra parte l’onere di dimostrare l’assenza della sua responsabilità.
Avv. Mauro Sbaraglia