Chi acquista un appartamento in un condominio già esistente può trovarsi di fronte alla richiesta di contribuire al pagamento dei debiti pregressi del condominio.
L’esempio tipico è quello della causa persa dal condominio e della condanna di quest’ultimo al pagamento di una somma in favore di un terzo: in questo caso, sono gli attuali condomini a doversi far carico del pagamento della somma o sono tenuti al pagamento solo coloro che erano condomini nel momento in cui il debito è nato?
La risposta l’ha data la Corte di Cassazione con la recente ordinanza n.12580/20.
Secondo la Corte, rispondono dei debiti del condominio verso i terzi creditori solo coloro che facevano parte del condominio nel momento in cui il debito è sorto.
Infatti, dice la Corte, “non può pertanto essere obbligato in via diretta verso il terzo creditore, neppure per il tramite del vincolo solidale ex art. 63, disp. att. c.c., chi non fosse condomino al momento in cui sia insorto l’obbligo di partecipazione alle relative spese condominiali”.
Quindi, coloro che hanno acquistato dopo che il debito è sorto non possono e non devono essere coinvolti nella ripartizione del debito.
Avv. Mauro Sbaraglia